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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3567 del 07/03/2012 (Rv. 621503 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricorso avverso il decreto di espulsione - Procura al difensore - Autentica della sottoscrizione dello straniero che si trovi in Italia da parte del difensore o procura consolare - Alternatività - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621503-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In materia di impugnativa avverso il provvedimento di espulsione alla stregua del disposto dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è data facoltà allo straniero di scegliere tra la proposizione del ricorso mediante conferimento di procura al difensore che ne autentica la sottoscrizione (qualora lo straniero si trovi sul territorio nazionale) e la proposizione del ricorso investendo il difensore di procura rilasciata presso l'autorità consolare del paese di rimpatrio. Ne deriva che l'obbligo di ricorrere alla cd. procura consolare non è generale e che può predicarsi la nullità di una procura con sottoscrizione autenticata dal difensore soltanto ove sia affermato che, all'atto del rilascio, lo straniero si trovava all'estero.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)