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Sez. 1, Sentenza n. 4435 del 21/02/2008 (Rv. 602016 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | "Error in procedendo" - Adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario - Deduzione - Modalità - Lesione del diritto di difesa - Specificazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602016-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

L'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. , nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia di una sentenza straniera, il procedimento sia stato trattato in camera di consiglio anzichè in udienza pubblica, la parte che proponga ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza, deducendone la nullità per tale motivo, ha l'onere di dedurre lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe derivato dal rito seguito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)