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Sez. 2, Sentenza n. 16630 del 27/07/2007 (Rv. 599355 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Mancato invito, da parte del giudice di pace, a precisare le conclusioni - Omessa indicazione del concreto pregiudizio subito - Nullità della sentenza - Insussistenza.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599355-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

In materia di impugnazioni civili vige il principio per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comporti la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, sicchè la denuncia del mancato invito a precisare le conclusioni può comportare la cassazione della sentenza solo se il ricorrente in concreto indichi le istanze, le modifiche o le deduzioni che si sarebbero volute effettuare ed il conseguente pregiudizio a lui derivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)