Sez. L, Sentenza n. 2778 del 30/04/1985 (Rv. 440551 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - FIGLI IMPOSSIBILITATI A DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO - CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA GRAVE INFERMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - FIGLI IMPOSSIBILITATI A DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO - CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA GRAVE INFERMITÀ.*
Ai fini della concessione della pensione di reversibilità in favore dei figli superstiti (già a carico del pensionato) che, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, si trovino per grave infermità (fisica o mentale) nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, non si richiede che tali soggetti siano incapaci di svolgere, in assoluto, qualunque attività lavorativa, ma è sufficiente che gli stessi, a causa delle condizioni di salute, da porsi in relazione anche ai cosiddetti fattori oggettivi, siano, in concreto, incapaci di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto; peraltro, l'indagine in ordine alla Rilevanza dei fattori predetti non è necessaria quando l'oggettività invalidante delle malattie accertate sia, per sè stessa, scarsamente apprezzabile. (V 500/79, mass n 396618).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)