Sez. L, Sentenza n. 500 del 22/01/1979 (Rv. 396618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - CONDIZIONI - INABILITA AD UN PROFICUO LAVORO - ASSOLUTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RELATIVA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI DI SALUTE IN RELAZIONE AI FATTORI OGGETTIVI DI NATURA AMBIENTALE ED ECONOMICO SOCIALE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - CONDIZIONI - INABILITA AD UN PROFICUO LAVORO - ASSOLUTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RELATIVA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI DI SALUTE IN RELAZIONE AI FATTORI OGGETTIVI DI NATURA AMBIENTALE ED ECONOMICO SOCIALE - RILEVANZA.*
Al fine della concessione della pensione di reversibilita in favore dei figli superstiti ed a carico del genitore assicurato presso l'INPS o pensionato, impossibilitati, per gravi infermita a dedicarsi ad un proficuo lavoro, non si richiede che i suddetti siano incapaci di svolgere, in assoluto, qualsiasi attivita lavorativa, ma e invece sufficiente accertare che gli stessi, a causa delle loro condizioni di salute, da porsi in relazione anche ai fattori oggettivi di natura ambientale ed economico-sociale, siano, in concreto, incapaci di applicarsi in un lavoro produttivo di adeguato profitto, idoneo cioe a consentire loro di provvedere, in modo normale e non usurante, alle esigenze della vita. (V 205/76, mass n 378863; (Conf 4736/77, mass n 388345).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)