Sez. L, Sentenza n. 3616 del 28/05/1986 (Rv. 446529 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - CONCESSIONE DELLA PENSIONE PER I FIGLI A CARICO DEL GENITORE ASSICURATO O PENSIONATO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RAPPORTO CON LA CAPACITÀ DI GUADAGNO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - CONCESSIONE DELLA PENSIONE PER I FIGLI A CARICO DEL GENITORE ASSICURATO O PENSIONATO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RAPPORTO CON LA CAPACITÀ DI GUADAGNO EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE.*
Ai fini della concessione della pensione di riversibilità in favore dei figli superstiti ed a carico del genitore assicurato presso l'i.N.P.S. o pensionato, impossibilitati, per gravi infermità, a dedicarsi ad un lavoro proficuo, non si richiede che costoro siano incapaci di svolgere in assoluto qualsiasi attività lavorativa, ma è sufficiente che essi, a causa delle loro condizioni di salute, da porsi in relazione anche ai fattori oggettivi di natura ambientale ed economico-sociale, siano in concreto, incapaci di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, idoneo cioè a consentire loro di provvedere, in modo normale e non usurante, alle esigenze della vita; il relativo accertamento opera, pertanto, con riferimento ad un limite residuo di possibilità di lavorare e di guadagnare più largo di quello previsto dall'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939, per la concessione della pensione d'Invalidità, dovendosi considerare l'effettiva capacità e possibilità d'impiego in tutte quelle occupazioni che siano sufficienti almeno a garantire il soddisfacimento delle normali esigenze di vita del soggetto. Peraltro, l'indagine in ordine alla Rilevanza dei fattori estrinseci predetti non è necessaria quando l'oggettività invalidante delle malattie accertate sia per sè stessa scarsamente apprezzabile. (V 2778/85, mass n 440551; (V 5939/84, mass n 437599; (V 2505/83, mass n 427367; (Conf 2391/84, mass n 434426, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)