Sez. L, Sentenza n. 18042 del 20/08/2014 (Rv. 631908 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Caratteri - Specificità e determinatezza - Necessità - Giudizio riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
Il disconoscimento di una scrittura privata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno della raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo della prescrizione), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)