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Sez. 3, Sentenza n. 11460 del 17/05/2007 (Rv. 596721 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Valutazione sull'idoneità delle espressioni utilizzate per il disconoscimento - Attività riservata al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596721-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

La valutazione dell'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento di una scrittura privata prodotta contro di essa costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)