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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3643 del 08/03/2012 (Rv. 621514 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi ex art. 18 d.l. n. 918 del 1968 - Imprese beneficiarie - Imprese industriali - Imprese svolgenti attività di ricezione, deposito e consegna merce - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621514-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Per stabilire se un'impresa abbia o meno carattere industriale ai fini dell'applicabilità degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089, occorre far riferimento ai criteri generali contenuti nell'art. 2195 cod. civ., atteso che la suddetta disciplina speciale non detta al riguardo un proprio criterio, né rinvia ad altre specifiche disposizioni. Pertanto, poiché ai sensi del citato art. 2195 sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni o servizi mediante realizzazione di un risultato economico nuovo ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori predisposti dall'imprenditore, i suddetti benefici non spettano alle imprese che svolgono l'attività di ricezione, deposito e consegna di merce, e dunque di mera intermediazione. (Principio affermato con riferimento a un'azienda di ricezione, deposito e consegna di cellulosa e legname).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)