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Sez. L, Sentenza n. 18564 del 07/07/2008 (Rv. 604523 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese a fini contributivi - Imprese industriali - Art. 2195, primo comma, n. 1, cod. civ. - Creazione di un risultato economico nuovo - Attività diretta a consentire la circolazione giuridica o ad agevolare la commercializzazione - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di impresa operante nel settore degli idrocarburi.
Stato
decisa il 2008-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604523-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di inquadramento delle imprese ai fini della determinazione dei contributi previdenziali da esse dovuti, la generale disciplina dell'art. 2195, primo comma, n.1, cod. civ., nel prevedere che è industriale l'attività diretta alla produzione di beni o servizi, indica, quale elemento caratterizzante, la creazione di un risultato economico nuovo, per il cui conseguimento non è sufficiente il mero cambiamento della struttura del bene o la natura irreversibile del mutamento ovvero la novità del risultato economico, dovendosi valutare, invece, la diversità della funzione e destinazione del prodotto in raffronto al bene da cui il medesimo deriva; ne consegue che, ove già il bene possa costituire oggetto di una specifica attività commerciale, la mera attività diretta a consentirne la circolazione giuridica o ad agevolarne la commercializzazione non determina la creazione di un prodotto diverso da quello originario. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione del giudice di merito che aveva escluso la natura industriale di una impresa del settore degli idrocarburi, operante dal 1986, la quale, sulla miscela di gas butano e propano acquisita che, salvo che in occasioni marginali e per minime quantità, perveniva già miscelata, effettuava, prima della immissione sul mercato del prodotto finale, le sole attività di odorizzazione e denaturazione, determinate, rispettivamente, da esigenze fiscali e di sicurezza, senza conferire alcuna destinazione diversa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)