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Sez. L, Sentenza n. 7484 del 12/08/1996 (Rv. 499183 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi ex art. 18 D.L. n. 918 del 1968 - Imprese beneficiarie - Imprese industriali - Imprese svolgenti l'attività di spedizioniere - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499183-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Per stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale ai fini dell'applicabilità degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089, occorre far riferimento ai criteri generali contenuti nell'art. 2195 cod. civ., atteso che la suddetta disciplina speciale non detta al riguardo un proprio criterio, né rinvia ad altre specifiche disposizioni. Pertanto, poiché ai sensi del citato art. 2195 sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni o servizi mediante realizzazione di un risultato economico nuovo ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori predisposti dall'imprenditore, i suddetti benefici non spettano alle imprese che svolgono l'attività di spedizioniere. Questa, infatti, essendo caratterizzata dalla intermediazione tra cliente e vettore al fine della conclusione del contratto di trasporto, e quindi alla circolazione dei beni, è attività commerciale e non industriale, senza che la eventualità, ancorché ricorrente, del compimento di operazioni accessorie, possa valere a snaturare tale connotato primario di detta attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)