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Sez. 3, Sentenza n. 814 del 17/03/1972 (Rv. 356990 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356990-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento della sufficienza od insufficienza degli accertamenti tecnici compiuti e la valutazione della necessita od opportunita della rinnovazione delle indagini sono demandati al giudice di merito, e l'Esercizio del relativo potere discrezionale non e soggetto al Sindacato di legittimita, ove ne sia data congrua e corretta motivazione. (Conf 1436'70, mass n 347241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)