Sez. 2, Sentenza n. 544 del 23/02/1973 (Rv. 362579 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il giudizio sulla sufficienza degli accertamenti gia compiuti e sulla necessita di disporre o meno nuove indagini tecniche o in genere l'ammissione di nuove prove e riservato alla Competenza esclusiva del giudice di merito e non e quindi sindacabile in Sede di legittimita ove dalla motivazione della sentenza risultino anche solo per implicito le ragioni del diniego. (Conf 814/72, mass n 356990; 810/72, mass n 356982).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)