Sez. L, Sentenza n. 8688 del 31/05/2012 (Rv. 623189 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Art. 18 legge n. 300 del 1970 - Esercizio di opzione per l'indennità sostitutiva - Conseguenze - Cessazione del rapporto - Invito del datore a riprendere servizio - Irrilevanza - Persistenza dell'obbligo retributivo datoriale - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Nel caso di licenziamento individuale illegittimo intimato in regime di tutela reale, impugnato dal lavoratore che abbia esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ove il datore di lavoro chieda al lavoratore di riprendere servizio e, a seguito del suo rifiuto, lo licenzi nuovamente, il secondo recesso è privo di causa, in quanto il rapporto si è già sciolto, per una convergente volontà delle parti a seguito dell'opzione esercitata dal lavoratore. Ne consegue che, con riguardo al secondo recesso, al lavoratore non compete alcun risarcimento dei danni, spettandogli esclusivamente l'indennità sostitutiva dovuta in relazione al primo recesso, nonché le retribuzioni maturate fino al momento dell'invito datoriale di riprendere servizio.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)