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Sez. L, Sentenza n. 3775 del 17/02/2009 (Rv. 606782 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Licenziamento - Illegittimità - Diritto del lavoratore ad optare per l'indennità sostitutiva - Effetti - Cessazione del rapporto di lavoro - Conseguenze - Incidenza del successivo comportamento delle parti o di sentenza che neghi l'illegittimità del licenziamento - Esclusione - Limiti - Diritto al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione del rapporto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606782-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di licenziamento, il lavoratore, che abbia chiesto ed ottenuto, in via giudiziale, il riconoscimento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto e la condanna del datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro, ha diritto di chiedere, in alternativa alla reintegrazione, l'indennità sostitutiva ai sensi dell'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, così determinando, in ragione della natura negoziale della dichiarazione di volontà, di per sé irreversibile, la cessazione del rapporto, senza che possano incidere su tale effetto il successivo comportamento delle parti, che non dia luogo a convergente dissenso, o una successiva pronuncia giudiziale che, senza costituire giudicato, neghi l'illegittimità del licenziamento, né, infine, essendo configurabile un danno per la mancata protrazione dello stesso rapporto lavorativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1286 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)