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Sez. L, Sentenza n. 12923 del 24/05/2013 (Rv. 626672 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento illegittimo - Opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro - Conseguenze - Posizione economica differenziata (P.E.D.) - Spettanza fino al momento di esercizio dell'opzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626672-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

L'opzione, da parte del lavoratore, per l'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, prevista del quinto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla riforma operata con legge 28 giugno 2012, n. 92, non fa venire meno la ricostituzione, retroattiva, del rapporto di lavoro, con la conseguenza che al lavoratore compete la Posizione economica differenziata (P.E.D.) fino al momento di esercizio dell'opzione, sia che - secondo le previsioni della contrattazione collettiva - essa si ricolleghi alla pendenza del rapporto, sia che essa spetti in ragione della presenza di fatto in servizio, atteso che, la mancata realizzazione di quest'ultima deriva da inamedempimento datoriale alla reintegra.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)