Sez. 5, Ordinanza n. 12174 del 06/05/2024 (Rv. 670924-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Rateazione, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, in corso - Divieto legale dei pagamenti nei confronti dell'Ufficio fiscale - Decadenza - Sanzioni - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE
In pendenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la riscossione dei tributi sulla base di una rateazione in corso, prevista dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, è sospesa, non potendo il contribuente eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, senza che ciò comporti la decadenza dal beneficio e la irrogazione delle conseguenti sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il pieno recupero di sanzioni ed interessi a seguito della decadenza dalla rateazione per omesso versamento nei termini della terza rata, in pendenza della apertura della procedura di concordato preventivo).
Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)