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Sez. 1, Ordinanza n. 9522 del 09/04/2024 (Rv. 670723-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE | Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Divieto legale di pagamenti - Sussistenza - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670723-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE

Il divieto legale dei pagamenti imposto all'imprenditore per effetto dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, desumibile dal disposto dell'art. 168 l.fall., comporta che il debitore - sussistendo detta causa legale di sospensione - si trova in una situazione idonea a determinare la regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi dell'art. 5, lett. b), del d.m. 24 ottobre 2007. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ad erogare i contributi all'editoria in favore della società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa dopo un procedimento di concordato preventivo, essendo esentata quest'ultima, in forza del ricordato principio, dal dovere di produrre l'attestazione di regolarità contributiva, c.d. DURC).

Legge Falliment. art. 168, DM Lavoro e previdenza sociale 24/10/2007 art. 5 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)