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Sez. 1, Sentenza n. 1253 del 07/09/1970 (Rv. 346916 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - MANCATO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA A FAVORE DELLA PA - IRRILEVANZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346916-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - MANCATO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA A FAVORE DELLA PA - IRRILEVANZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'occupazione, da parte della pubblica amministrazione, di un immobile concretamente destinato all'esecuzione di un'opera pubblica e divenuta illegittima, per il decorso del biennio senza la pronunzia del decreto di espropriazione, benche non determini il trasferimento di proprieta a favore della pubblica amministrazione, vale tuttavia a svuotare di contenuto economico il diritto dominicale del proprietario, cui, pertanto, spetta il risarcimento del danno in misura corrispondente al valore venale del bene e il rimborso dei frutti non percepiti, salva sempre la prova di danni ulteriori. (V 1716, 69, mass n 340715 1030, 68, mass n 332452).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)