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Sez. 1, Sentenza n. 145 del 20/01/1972 (Rv. 355890 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL BENE OCCUPATO - MISURA DEL RISARCIMENTO - ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355890-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL BENE OCCUPATO - MISURA DEL RISARCIMENTO - ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'occupazione di un immobile disposta ai sensi dell'art 73 della legge 25 giugno 1865 n 2359, e divenuta illegittima per il decorso del biennio senza la pronuncia del decreto di espropriazione, nel caso in cui non sia possibile la restituzione del bene per la sua definitiva destinazione alla costruzione di un'opera pubblica, pur non determinando il trasferimento di proprieta a favore della pubblica amministrazione, vale tuttavia a svuotare di contenuto economico il diritto dominicale del proprietario, cui spetta il risarcimento del danno in misura corrispondente al valore venale del bene, ed il rimborso dei frutti non percepiti, salva la prova di danni ulteriori. E non essendo intervenuto il decreto di espropriazione e del tutto ultroneo, nel giudizio di risarcimento dei danni da occupazione ultrabiennale, accertare con quali criteri si sarebbe dovuta determinare l'indennita per una espropriazione preordinata alla costruzione di un edificio scolastico. (V 1986'70, mass n 348050; 1253'70, mass n 346916; 1716'69, mass n (340715).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)