Sez. 1, Sentenza n. 22642 del 28/05/2010 Cc. (dep. 14/06/2010) Rv. 247425 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Provvedimento di rigetto della richiesta di revoca - Ricorso diretto per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Qualificazione del ricorso impropriamente proposto come appello - Legittimità .
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento del G.i.p. di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare personale, pur non essendo consentito, va qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)