Sez. 3, Sentenza n. 9151 del 19/11/2015 Cc. (dep. 04/03/2016) Rv. 266456 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso "per saltum" proposto per vizio di motivazione - Qualificazione come richiesta di riesame - Legittimità - Trasmissione al Tribunale della libertà - Necessità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Il ricorso diretto per cassazione, avverso l'ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva, proposto per vizio di motivazione e non per violazione di legge, deve essere qualificato come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale della libertà. (In motivazione, la Corte ha osservato che è applicabile anche in ambito cautelare il principio di conservazione dell'impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)