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Sez. 5, Sentenza n. 34675 del 12/07/2011 Cc. (dep. 23/09/2011) Rv. 251203 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Provvedimento di revoca della misura - Ricorso diretto per cassazione - Inammissibilità - Riqualificazione come appello - Necessità.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251203-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di revoca delle misure cautelari personali è inammissibile ma, se proposto, deve essere qualificato come appello e gli atti devono essere dunque trasmessi al giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)