Sez. 5, Sentenza n. 34675 del 12/07/2011 Cc. (dep. 23/09/2011) Rv. 251203 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Provvedimento di revoca della misura - Ricorso diretto per cassazione - Inammissibilità - Riqualificazione come appello - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di revoca delle misure cautelari personali è inammissibile ma, se proposto, deve essere qualificato come appello e gli atti devono essere dunque trasmessi al giudice competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)