Sez. 1, Sentenza n. 2113 del 05/05/1978 (Rv. 391493 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLEGITTIMA ESPROPRIAZIONE - LIQUIDAZIONE - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE ALLA QUANTIFICAZIONE OPERATA DAL PRIMO GIUDICE - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE IN APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLEGITTIMA ESPROPRIAZIONE - LIQUIDAZIONE - DEBITO DI VALORE - CONSEGUENZE - CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE ALLA QUANTIFICAZIONE OPERATA DAL PRIMO GIUDICE - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE IN APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'obbligazione di risarcimento del danno da illegittima espropriazione, in quanto debito di valore dell'ente espropriante, deve essere liquidata, anche in grado d'appello, alla stregua della valutazione dell'immobile al momento dell'emanazione della pronuncia giudiziale. Pertanto, il giudice d'appello, cui sia devoluto il riesame di detta liquidazione, puo aumentare l'ammontare del danno in relazione a circostanze sopravvenute alla quantificazione operata dal primo giudice, senza che si renda necessaria una domanda dell'espropriato, a norma dell'art 345 primo comma cod proc civ, per il ristoro dei danni posteriori alla sentenza impugnata, vertendosi nella diversa ipotesi di riliquidazione dello stesso danno. (V 259/77, mass n 383781; (V 599/74, mass n 368391).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)