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Sez. 1, Sentenza n. 599 del 06/03/1974 (Rv. 368391 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - VALORE DEL BENE - TEMPO DELLA LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO - FATTORI SOPRAVVENUTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368391-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - VALORE DEL BENE - TEMPO DELLA LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO - FATTORI SOPRAVVENUTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RILEVANZA.*

La liquidazione del danno - anche quando sia intervenuta una pronunzia di condanna generica passata in giudicato, consiste nella Determinazione di un debito di valore e, come tale, deve corrispondere al valore del bene non nel momento in cui questo e stato leso, ma, per quanto e possibile, nel momento in cui essa viene effettuata. Pertanto, ai fini di tale liquidazione si deve tener conto anche di tutti gli eventuali fattori, sopravvenuti durante il corso del giudizio di appello, i quali abbiano comportato un aggravio, ovvero una riduzione del danno originario. (V 2044'72, mass n 359205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)