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Sez. 1, Sentenza n. 5977 del 13/03/2000 Ud. (dep. 22/05/2000) Rv. 216012 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Divieto di introduzione di armi - Destinatari - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216012-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è inteso non assoggettare al divieto esclusivamente i rappresentanti della forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione di una carabina nel Parco Nazionale del Gran Sasso ad opera di guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria nell'ambito della provincia dell'Aquila, in relazione alla quale la S.C. ha precisato che la vigilanza circoscritta all'attività venatoria da un lato lascia impregiudicato l'ordine delle attribuzioni istituzionali di sorveglianza all'interno dell'area protetta, e quindi l'esclusiva attribuzione di essa al corpo forestale dello Stato e, dall'altro, non costituisce titolo per accedere con le armi in tale area).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 com. 1 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)