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Sez. 3, Sentenza n. 30 del 22/10/1999 Ud. (dep. 05/01/2000) Rv. 215114 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge quadro sulle arre protette - Divieto di introduzione di arma in riserva naturale - Art. 11 legge 394 del 1991 - Esclusione ex art. 21 legge 157 del 1992 - Negazione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215114-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell' art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Nè il trasporto di un arma dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21, lett. g) della legge 157, che autorizza il trasporto di armi da sparo per usi venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei luoghi specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra cui le aree protette.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 37, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)