Sez. L, Sentenza n. 3044 del 08/02/2011 (Rv. 616045 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO | Dichiarazione del datore di lavoro da consegnare ad un Istituto di credito per la concessione di un finanziamento - Natura confessoria stragiudiziale - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO
La dichiarazione, avente ad oggetto l'esistenza e la decorrenza del rapporto di lavoro e l'importo della relativa retribuzione, rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore per l'inoltro ad un istituto di credito ai fini di un finanziamento, non costituisce confessione stragiudiziale ex art. 2735 comma primo, prima parte, cod. civ. in quanto dichiarazione rivolta ad un terzo e non al lavoratore, senza che rilevi, a tal fine, che la stessa sia stata materialmente consegnata al lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)