Sez. 1, Sentenza n. 19027 del 08/08/2013 (Rv. 627687 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Stato di insolvenza - Nozione - Inadempimenti - Necessità - Esclusione - Valore meramente indiziario - Configurabilità - Fattispecie, anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, in tema di inadempimento ritenuto irrisorio.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE
Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, consistendo, anche prima della riforma della legge fallimentare. (Nella specie inapplicabile "ratione temporis"), introduttiva delle soglie di fallibilità, nella impossibilità per quest'ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non suppone, necessariamente, l'esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)