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Sez. U, Sentenza n. 651 del 03/02/1986 (Rv. 444219 - 01)

SERVITÙ - MILITARI - DECRETO MINISTERIALE DI ASSOGGETTAMENTO DEL FONDO PRIVATO A SERVITÙ MILITARE - ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ - AZIONE DEL PRIVATO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444219-01

SERVITÙ - MILITARI - DECRETO MINISTERIALE DI ASSOGGETTAMENTO DEL FONDO PRIVATO A SERVITÙ MILITARE - ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ - AZIONE DEL PRIVATO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora il decreto ministeriale di assoggettamento del fondo privato a servitù militare venga annullato per illegittimità, con pronuncia definitiva del giudice amministrativo, tale annullamento, indipendentemente dalle ragioni per le quali è stato pronunciato (e, quindi, anche nel caso di illegittimità per vizi formali), comporta che la posizione soggettiva del proprietario di quel fondo riacquista l'originaria consistenza di diritto, per effetto del venir meno "ex tunc" dell'affievolimento scaturito da detto decreto, e che, pertanto, il proprietario medesimo ha Azione davanti al giudice ordinario per conseguire il ristoro dei danni derivanti dall'atto amministrativo illegittimo. (V 6766/83, mass n 431470; (V 2951/80, mass n 413496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/1976 num. 898 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)