Sez. U, Sentenza n. 2951 del 07/05/1981 (Rv. 413496 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - IN GENERE - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE IMPOSITIVO DI VINCOLI DI INEDIFICABILITA SU FONDO PRIVATO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONSEGUENTE AZIONE DEL PROPRIETARIO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - PRETESE RISARCITORIE E INDENNITARIE PER INDEBITA LESIONE DELLO IUS AEDIFICANDI E DELLO IUS VENDENDI NONCHE PER PERDITA DI VALORE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO SOSTANZIALMENTE ABLATORIO SENZA INDENNIZZO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - IN GENERE - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE IMPOSITIVO DI VINCOLI DI INEDIFICABILITA SU FONDO PRIVATO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONSEGUENTE AZIONE DEL PROPRIETARIO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - PRETESE RISARCITORIE E INDENNITARIE PER INDEBITA LESIONE DELLO IUS AEDIFICANDI E DELLO IUS VENDENDI NONCHE PER PERDITA DI VALORE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO SOSTANZIALMENTE ABLATORIO SENZA INDENNIZZO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Qualora un programma di fabbricazione impositivo di vincoli di inedificabilita su fondo privato, ritualmente deliberato dalla amministrazione comunale ed approvato dalla competente amministrazione statale o regionale, sia poi annullato dal giudice amministrativo in Sede di legittimita, ed il proprietario di tale fondo agisca davanti al giudice ordinario, nei confronti delle suddette amministrazioni, avanzando pretese risarcitorie ed indennitarie, sotto il profilo della indebita lesione del suo diritto dominicale nelle estrinsecazioni dello ius aedificandi e dello ius vendendi, nonche sotto il profilo della subita perdita di valore dell'immobile per effetto di provvedimento di tipo sostanzialmente ablatorio, e senza previsione d'indennizzo, la giurisdizione del giudice adito va riconosciuta limitatamente alla pretesa risarcitoria in relazione al secondo degli indicati profili, la quale, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito, e ricollegabile astrattamente ad una posizione di diritto soggettivo, inerente al ristoro di danni per imposizione di vincolo ablatorio senza indennizzo; detta giurisdizione va invece negata, per difetto assoluto di proponibilita della domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria in relazione all'altro dei menzionati profili, nonche con riguardo alla pretesa indennitaria, tenuto conto che, per la prima pretesa, la potesta pubblicistica delle autorita convenute, in materia di disciplina dell'assetto del territorio, osta alla configurabilita, sia pure in astratto, di diritti soggettivi ed al conseguente risarcimento del danno, e che, per la seconda pretesa, l'intervenuto annullamento giurisdizionale del dedotto provvedimento ablatorio non consente di ipotizzare alcuna spettanza indennitaria. (V 4587/76, mass n 383334; (V 1759/75, mass n 375406; (V 729/68).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 40 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)