Sez. L, Sentenza n. 11207 del 14/05/2009 (Rv. 608156 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Gruppo parlamentare - Natura - Di associazione non riconosciuta - Durata - Dall'inizio alla fine della legislatura - Responsabilità di chi agisce in nome e per conto del gruppo parlamentare - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza - Sufficienza - Esclusione - Concreto esercizio di attività negoziale per il gruppo parlamentare - Necessità - Relativo onere probatorio - A carico della parte invocante tale responsabilità - Fattispecie.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE
La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ., a carico di colui che agisce in nome e per conto di un gruppo parlamentare (il quale, a norma dell'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati, si costituisce all'inizio di ogni legislatura e cessa al termine della stessa ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ.) non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza del gruppo parlamentare, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di esso e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questo e i terzi. Ne consegue che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione (gruppo parlamentare), non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Nella specie, la ricorrente, che deduceva di aver prestato attività lavorativa subordinata con mansioni impiegatizie per il Gruppo Parlamentare Radicale e, quindi, per il Gruppo Parlamentare Federalista Europeo nel periodo dal 1982 al 1994, si era limitata ad evocare in giudizio il "Gruppo Parlamentare Federalista Europeo", senza considerare che, nel periodo in contestazione, erano esistiti diversi gruppi parlamentari con autonoma soggettività giuridica in relazione alle legislature che si erano succedute; la S.C. ha evidenziato che l'omessa rilevazione da parte del giudice di merito del parziale difetto di legittimazione passiva dell'originario convenuto si era tradotta in un vizio determinante di motivazione ai fini dell'affermazione della responsabilità del rappresentante del gruppo parlamentare citato in giudizio e, in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Regolamento Camera Deputati 18/02/1971 art. 14, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)