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Sez. 1, Sentenza n. 18144 del 02/07/2008 (Rv. 604249 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE | Opera pubblica - Redazione del progetto - Conferimento dell'incarico - Deliberazione - Indicazione dell'ammontare del compenso e dei mezzi per farvi fronte - Necessità - Mancanza - Nullità - Estensione al contratto - Effetti.
Stato
decisa il 2008-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604249-01

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE

Sia nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sia ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (il quale prevede la necessità dell'attestazione della copertura finanziaria), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)