Sez. U, Sentenza n. 13831 del 28/06/2005 (Rv. 581475 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE | Opera pubblica - Redazione del progetto - Conferimento dell'incarico - Deliberazione - Impegno di spesa accompagnato dall'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario - Necessità ("ex" art. 55 legge n. 142 del 1990) - Mancanza - Nullità - Estensione al contratto di prestazione d'opera professionale - Effetti.
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 6, undicesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria. L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, comportando l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 152 art. 55, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 384 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 384 art. 288, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)