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Sez. L, Sentenza n. 5443 del 11/04/2001 (Rv. 545861 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE | Sostituzione del giudice designato per l'istruttoria con altro per la discussione della causa - Ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 174, comma secondo, cod. proc. civ., 63, ultima parte, e 79, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545861-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 174, comma secondo, cod. proc. civ., 63, ultima parte e 79, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. eccepita, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, nelle parti in cui le suddette disposizioni consentono anche nel rito del lavoro la sostituzione del giudice istruttore con altro per la discussione della causa. Nella normativa denunciata, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione né del principio del giudice naturale (che si riferisce all'ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato) né del diritto di difesa (in quanto il principio di oralità, che ha nel rito del lavoro particolare rilievo - e che subisce un "vulnus" per effetto dell'ammissibilità della sostituzione in argomento -, è estraneo alla garanzia costituzionale del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 63, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79 com. 1, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 174 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)