Sez. 2, Sentenza n. 12709 del 27/11/1992 (Rv. 479758 - 01)
Procedimento civile - Giudice - Sostituzione | Sostituzione del giudice istruttore relatore senza le formalità di cui all'art. 174 cod. proc. civ. - Mancata previsione di nullità assoluta - Questione di legittimità costituzione degli artt. 161 comma secondo e 354 comma secondo cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
Procedimento civile - Giudice - Sostituzione
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 25 e 107 della Costituzione, degli artt. 161 comma secondo e 354 comma primo del cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono la nullità assoluta della sentenza in caso di sostituzione del giudice istruttore-relatore senza le formalità di cui all'art. 174 cod. proc. civ., in quanto ciò non implica violazione del principio del giudice naturale, che si riferisce all'ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato, né di quello della inamovibilità del giudice, che riguarda i cambiamenti di sede e di funzioni, non la semplice sostituzione in un singolo affare. (V. Sent. n. 173, 2 dicembre 1970, Corte Cost).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)