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Sez. U, Sentenza n. 4077 del 26/09/1977 (Rv. 387758 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENPAS - INDENNITA DI BUONUSCITA - DOMANDA DEL DIPENDENTE STATALE, PER L'OTTENIMENTO DELL'INDENNITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI E DI RIVALUTAZIONE DELL'INDENNITA TARDIVAMENTE CORRISPOSTA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1977-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387758-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENPAS - INDENNITA DI BUONUSCITA - DOMANDA DEL DIPENDENTE STATALE, PER L'OTTENIMENTO DELL'INDENNITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI E DI RIVALUTAZIONE DELL'INDENNITA TARDIVAMENTE CORRISPOSTA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La domanda giudiziale proposta dal dipendente statale contro l'ENPAS al fine di ottenere il pagamento dell'indennita di buonuscita, di cui al DPR 29 dicembre 1973, n 1032, rientra nella giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, poiche il rapporto dedotto in giudizio non si identifica con il rapporto di pubblico impiego, gia intercorso tra l'attore e la amministrazione dello stato, ne e strettamente collegato con esso al punto che quest'ultima debba essere necessariamente chiamata in causa, determinante essendo invece la natura previdenziale e non retributiva dell'indennita in questione, che nel rapporto di impiego pubblico trova soltanto un presupposto estrinseco. Analoghi principi valgono per la domanda con cui, lamentandosi la ritardata corresponsione dell'indennita rispetto al termine previsto dallo art 14 del DPR 28 dicembre 1970, n 1079, si chieda la condanna dell'ENPAS al pagamento degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dell'indennita: da un lato, infatti, il citato art 14 e direttamente dettato a tutela di diritti soggettivi dell'ex dipendente statale, e dall'altro la questione relativa all'esistenza o meno di una norma che imponga la rivalutazione monetaria del credito concerne il merito e non la proponibilita della domanda. (Conf 4546/76, mass n 383274).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)