Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo
Testo vigente
Art. 4
1. A favore del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra lo stipendio spettante dal 1 luglio 1970 e quello precedentemente fruito, considerati nella misura integrale anche in caso di stipendio ridotto per particolari posizioni di fatto, non raggiunga le lire 10.000 mensili lorde o le lire 8.500 nette, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare detti importi.
Art. 5
1. Al personale delle carriere di concetto che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparata (ex coefficiente 500) sono attribuiti nella qualifica due aumenti periodici di stipendio non riassorbibili, con effetto dal 1 luglio 1970.
Art. 6
1. Al personale delle carriere esecutive che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 325 e' attribuito nella nuova qualifica di coadiutore superiore o equiparata un aumento periodico di stipendio non riassorbibile, con effetto dal 1 luglio 1970.
Art. 7
1. Per le qualifiche non contemplate nell'allegata tabella unica valgono i nuovi parametri e stipendi previsti per le posizioni economicamente assimilabili, avuto riguardo alla carriera ed all'ex coefficiente di stipendio o allo stipendio, paga o retribuzione in vigore al 30 giugno 1970.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme nelle quali si fa riferimento a qualifiche soppresse in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, si ha riguardo alle nuove corrispondenti qualifiche o classi di stipendio.
Art. 8
1. Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto: sui relativi aumenti periodici; sui compensi per lavoro straordinario; sui cottimi e sui soprassoldi; sulla tredicesima mensilita'; sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe; sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. Non hanno effetto, salvo il disposto dei successivi articoli, sulle indennita', assegni o compensi comunque denominati, commisurati allo stipendio, alla paga o alla retribuzione, o il cui limite massimo e' rapportato ad un'aliquota dello stipendio, paga o retribuzione.
3. Ai fini di quanto disposto nel primo comma e' autorizzato l'aggiornamento della spesa prevista nell'art. 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.
4. Per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore al 1 settembre 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1 marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10%, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.
Art. 9
1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:
"Per la determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attivita' di servizio, da assoggettare alle ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare si considerano per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio la paga o lo stipendio inizialmente spettanti e la corrispondente tredicesima mensilita' al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
L'incremento, per aumenti periodici, del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, e' soggetto per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio, alle stesse aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale determinato in applicazione del precedente comma".
Art. 10
1. Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compresi l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1 luglio 1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle applicate al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza dal 1 luglio 1970, dell'8,13 del 2,78 e del 2,86 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del 12 per cento. Negli stessi casi, le indennita' relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennita' assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece, maggiorate, rispettivamente, del 3,02, dell'1,02 e dell'1,03 per cento.
2. Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere a dieci centesimi di lira per quelle orarie.
Art. 11
1. Con effetto dal 1 luglio 1970, al personale al quale, in applicazione del presente decreto, competa dalla stessa data uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono attribuiti , a domanda, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiori a questi ultimi.
2. Per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si osservano i criteri previsti dallo art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.
3. Il trattamento di cui al primo comma si applica, con riferimento alla categoria in precedenza rivestita, agli operai che abbiano conseguito la nomina a capo operaio o il passaggio a categoria superiore ovvero siano transitati dalla categoria di operaio a quella di impiegato.
Art. 12
1. L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 3, quarto comma, e dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, salvo l'osservanza di quanto disposto nel precedente art. 4.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N.537
Con effetto dal 1 luglio 1970, l'importo ancora in godimento dell'assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, e' riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per promozione o per passaggio di carriere ed e' considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 e dal precedente comma del presente articolo.
Art. 13
1. Ferma restando la disciplina prevista dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, relativa alla determinazione delle competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), il Ministro per il tesoro e autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, i vigenti rapporti di ragguaglio entro gli stessi limiti di cui l'art. 2 della legge medesima, con effetto dal 1 luglio 1970 e separatamente per stipendio e quote di aggiunti di famiglia.
2. E' abrogato l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
Art. 14
1. In caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insolito spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.
2. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.
3. La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma autenticata, anche in via amministrativa.
4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di decesso del dipendente statale gia' cessato dal servizio.
5. L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Fondo di previdenza, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e' modificato come segue:
"Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennita' di buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda dell'interessato o dei superstiti.
In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta' gli atti occorrenti ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e cioe' il foglio di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'E.N.P.A.S., il quale e' tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione della indennita' immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.
Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennita' di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al comma precedente nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione della predetta indennita' nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.
Eventuali modifiche relative a provvedimenti di cessazione dal servizio che comportino variazioni all'importo dell'indennita' di buonuscita gia' erogata, saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di supplementi dell'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza delle somme non dovute.
Non si fa piu' luogo alla corresponsione di acconti.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente articolo".
Titolo II
Art. 15
1. Il trattamento economico accessorio di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, relativo alle nuove qualifiche e classi di stipendio previste dal presente provvedimento sara' stabilito con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, tenendo conto della collocazione di tali qualifiche e classi di stipendio attribuite alle stesse nell'ambito delle singole carriere interessate.
2. Il terzo comma dell'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e' sostituito dai seguenti:
"A decorrere dal 2 gennaio 1971 la paga base oraria dell'operaio qualificato va commisurata ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 95% della piu' elevata classe di stipendio annuo iniziale ragguagliata ad ora.
La paga base cosi' determinata e' maggiorata dell'8,5 per cento per l'operaio specializzato e del 12,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo, e' ridotta del 14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale specializzato e del 30 per cento per il manovale".
Art. 16
1. Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla terza classe e' attribuito al compimento del settimo anno di anzianita' nella qualifica stessa.
2. Nei casi di promozione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicati nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonche' nei casi di passaggio dello stesso personale mediante concorso interno a qualifica di carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati e' assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza.
3. Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova qualifica all'atto della promozione risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella qualifica di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per con seguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella qualifica e di provenienza.3
4. Il disposto di cui ai precedenti commi secondo e terzo si applica anche ai vincitori di concorsi pubblici a qualifiche di carriera superiore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provenienti da altri gruppi di personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni dello Stato.
5. Nel caso di passaggio di carriera ai sensi dell'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipendente con classe di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, e' attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello gia' in godimento. L'eventuale differenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella qualifica di provenienza.
6. Qualora il passaggio avvenga in applicazione degli articoli 8 e 48 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, e' conferita nella nuova qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianita' complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore a quello in godimento. Per la eventuale differenza si applica quanto disposto al comma precedente.
7. Agli assistenti di stazione vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, ai manovali vincitori dei concorsi di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1963, n. 417, 25 agosto 1967, n. 14292. 28 novembre 1967, n. 18912, ed ai cantonieri vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, il servizio svolto nella posizione di assuntore e' valutato con i criteri previsti dall'articolo 22 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto.
8. Ai vincitori dei concorsi interni gia' autorizzati, ancora in via di svolgimento o da svolgere, di cui all'articolo 111, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza, rivestita alla data delle deliberazioni di nomina nella nuova qualifica.2
Art. 17
1. Agli ispettori principali delle ferrovie dello Stato in servizio al 1° luglio 1970 spetta il parametro 370, con effetto dalla stessa data.
2. Agli ispettori delle ferrovie dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto spetta il parametro 370 con effetto dalla data con la quale in base alle norme in vigore al 30 giugno 1970, avrebbero conseguito la promozione ad ispettore principale.
3. Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.
Art. 18
1. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, le tabelle allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483, saranno aggiornate sulla base delle nuove qualifiche, categorie e relative classi di stipendio, paghe o retribuzioni che risulteranno attribuite al personale in applicazione del presente decreto.
2. Per le qualifiche e categorie soppresse, le misure previste al 30 giugno 1970 nelle tabelle di cui al precedente comma, se piu' favorevoli, sono conservate ad personam, fino alla promozione o passaggio di categoria.
Art. 19
1. Ai fini di quanto previsto negli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 466, si considerano gli stipendi, con le relative decorrenze, di cui alla tabella unica allegata al presente decreto.
Art. 20
1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, la retribuzione annua lorda degli incaricati esterni universitari e' pari allo stipendio corrispondente: al parametro 443, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie e se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; al parametro 387 se liberi docenti; al parametro 243 se cultori della materia; quella degli assistenti universitari incaricati e' pari allo stipendio corrispondente al parametro 243.
Art. 21
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 11 LUGLIO 1980, N.3124
Art. 22
1. Ai vice brigadieri, agli appuntati ed ai carabinieri, esclusi quelli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado o posizione corrispondenti dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato e' esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato o per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli stipendi del personale di cui al presente articolo sono assoggettati alle ritenute previdenziali, compresa quella in conto entrate Tesoro, ed alle ritenute erariali.
3. Gli stipendi dei carabinieri ausiliari sono assoggettati alle sole ritenute erariali.
Art. 23
1. Con effetto dal 1 luglio 1970 sono istituite:
a) nell'Esercito e nel Corpo della guardia di finanza la qualifica di "aiutante";
b) nella Marina, nell'Aeronautica e nei Corpi di guardie di pubblica sicurezza, forestale dello Stato degli agenti di custodia, la qualifica di "scelto".
2. Le qualifiche di cui al precedente comma, cui e' nesso il parametro di stipendio 245, possono essere conferite ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente o permanenti, appartenenti ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo una delle altre Armi e dei servizi dell'Esercito, al ruolo normale ed al ruolo riassunti della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato. Le qualifiche sono conferite nel limite del dieci per cento dei posti di organico dei sottufficiali, esclusi quelli del ruolo speciale per mansioni di ufficio e compresi i sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria, in rafferma e servizio continuativo.
3. Le qualifiche sono conferite dando la precedenza marescialli maggiori o di prima classe, nominati nelle cariche speciali nei ruoli in cui tali cariche sono previste, senza che occorra una ulteriore valutazione. In ogni altro caso le qualifiche sono conferite previa valutazione annuale di aliquote di marescialli maggiori e gradi corrispondenti.
4. Le qualifiche sono attribuite con decreto del Ministro competente nell'ordine delle graduatorie, valide dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, formate dalle commissioni o dai consigli di amministrazione.
5. I marescialli maggiori e gradi corrispondenti per due volte giudicati non idonei al conferimento della qualifica di aiutante o di scelto sono esclusi da successive valutazioni.
6. Determinano vacanze nel contingente dei posti di aiutante o di scelto, stabilito ai sensi dei precedenti secondo comma:
1) la cessazione dal servizio permanente;
2) i trasferimenti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio;
3) le nomine ad ufficiale;
4) i decessi.
7. In via transitoria, la qualifica di aiutante o di scelte puo' essere attribuita nel limite del dieci per cento dello organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla data del 1 luglio 1970 si trovino in detto ruolo speciale. Per il conferimento di dette qualifiche valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel terzo comma e successivi del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano sino alla cessazione dal servizio permanente dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti sopra indicati nelle condizioni per ottenere la qualifica di aiutante o di scelto.
9. La qualifica di aiutante o di scelto puo' essere conferita anche ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti cessati dal ruolo speciale per mansioni d'ufficio per effetto del terzo comma dell'art.
10. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, alla data del 1 luglio 1970, si trovino in servizio senza soluzione di continuita' quali richiamati per speciali esigenze. Le predette qualifiche sono conferite, nei limiti del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo, previo giudizio di idoneita', prescindendo dalla formazione di apposita aliquota di valutazione.
11. Ai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, la qualifica di scelto puo' essere attribuita nei limiti dei posti determinati secondo i criteri fissati dall'art. 4 della legge predetta con riferimento alle vacanze del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del prescritto articolo.
12. I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, assunti con grado non inferiore a quello di maresciallo di seconda classe, ed i sottufficiali del Corpo predetto, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, inquadrati nei ruoli separati e limitati di cui all'art. 17 della legge 23 dicembre 1960, n. 1600, con grado non inferiore a quello di maresciallo di seconda classe o corrispondente, possono conseguire la qualifica di scelto, secondo le condizioni stabilite dall'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408 e con riferimento alle vacanze del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo.
Art. 24
1. Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e' sostituito dal seguente:
"I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado ricoperto al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano".