Sez. L, Sentenza n. 2795 del 23/04/1983 (Rv. 427710 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - PORTATA PRECETTIVA D'UNA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PRONUNCIA DI RIGETTO DELLE DOMANDE PROPOSTE DALLA PARTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - PORTATA PRECETTIVA D'UNA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PRONUNCIA DI RIGETTO DELLE DOMANDE PROPOSTE DALLA PARTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto nelle decisioni di merito, quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna; lo stesso principio (la cui operatività presuppone l'esistenza di un dispositivo con contenuto precettivo, anche se indeterminato e incompleto, sulla portata della decisione in ordine all'oggetto della domanda) non è invece applicabile - per difetto del necessario presupposto - in presenza di una pronuncia di rigetto delle domande proposte dalla parte. (Conf 4571/79, mass n 401087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)