Sez. 2, Sentenza n. 4571 del 07/08/1979 (Rv. 401087 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE- PORTATA PRECETTIVA DI UNA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE - INDIVIDUAZIONE - PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CON LA MOTIVAZIONE - SENTENZE DI ACCERTAMENTO O DI CONDANNA - APPLICABILITA - SENTENZE DI RIGETTO E DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - IN GENERE- PORTATA PRECETTIVA DI UNA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE - INDIVIDUAZIONE - PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CON LA MOTIVAZIONE - SENTENZE DI ACCERTAMENTO O DI CONDANNA - APPLICABILITA - SENTENZE DI RIGETTO E DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il principio, secondo il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto nelle decisioni di merito quando il dispositivo contenga, comunque, una pronuncia di accertamento o di condanna: non si applica, invece, in presenza di una pronuncia di rigetto delle domande proposte dalle parti (per difetto del presupposto necessario per l'applicazione del principio di integrazione, costituito da un dispositivo con contenuto precettivo, anche se indeterminato e incompleto, sulla portata della decisione in ordine all'oggetto della domanda), ne alle sentenze di Cassazione - anche in caso di accoglimento del ricorso - nelle quali il dispositivo esprime non la volonta del giudice in ordine all'oggetto della controversia, ma la volonta legale di annullamento, in tutto o in parte, della sentenza impugnata, che trova la sua completezza di manifestazione nella formalita stessa della espressione adoperata nel cassare la sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)