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Sez. 1, Sentenza n. 778 del 01/02/1984 (Rv. 433008 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE D'UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI TALE ESTINZIONE - ERRONEO RINVIO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DELLA PRONUNCIA SUL FONDAMENTO DELL'IMPUGNAZIONE MEDESIMA - DENUNCIA DEL SUDDETTO ERRORE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - ESAME DELLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE - POTERE - DOVERE DELLA COMMISSIONE - OMESSA PRONUNCIA AL RIGUARDO - CONSEGUENTI POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433008-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE D'UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI TALE ESTINZIONE - ERRONEO RINVIO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DELLA PRONUNCIA SUL FONDAMENTO DELL'IMPUGNAZIONE MEDESIMA - DENUNCIA DEL SUDDETTO ERRORE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - ESAME DELLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE - POTERE - DOVERE DELLA COMMISSIONE - OMESSA PRONUNCIA AL RIGUARDO - CONSEGUENTI POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Qualora la commissione tributaria di secondo grado, in Sede d'impugnazione dell'ordinanza presidenziale di Estinzione del processo resa a norma dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, rilevi l'ammissibilità dell'impugnazione medesima, negata dalla commissione di primo grado, ma, anziché pronunciare sul suo fondamento, rinvii in proposito alla commissione di primo grado, la commissione tributaria centrale, davanti alla quale sia denunciato il suddetto errore della commissione di secondo grado, ha il potere-dovere di statuire direttamente sulla questione della legittimità del provvedimento d'Estinzione, in relazione ai motivi a suo tempo fatti valere (artt. 26 e 29 del citato decreto). Ove a ciò non provveda la commissione centrale, ed il relativo errore "in procedendo" venga censurato con ricorso per Cassazione, la suprema Corte, non potendo sopperire con una propria decisione ad un vizio di omessa pronuncia su questione processuale, quando il ricorso sia proposto contro una decisione del giudice speciale e non del giudice ordinario, deve annullare con rinvio alla stessa commissione centrale, affinché eserciti il sopra specificato potere-dovere. (V 5947/81, mass n 416719).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)