Sez. 1, Sentenza n. 5947 del 10/11/1981 (Rv. 416719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANCATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ, DA PARTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE, DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANCATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ, DA PARTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE, DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Qualora la commissione tributaria centrale abbia omesso di rilevare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la decisione della commissione di secondo grado (nella specie: per difetto di interesse, essendo stata impugnata una sola delle ragioni concorrenti sulle quali era fondato il dispositivo della decisione di secondo grado) la Corte di Cassazione, in Sede di ricorso ex art. 111 cost. Avverso la decisione della commissione centrale, deve cassare detta decisione con rinvio alla stessa commissione per la dichiarazione di inammissibilità del gravame, essendo inapplicabile la Cassazione senza rinvio di cui all'ultimo comma dell'art. 382 cod. proc. civ. quando sia impugnata una decisione non emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria. (V 4211/81, mass n 414879; (V 3260/80, mass n 407054).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)