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Sez. 1, Sentenza n. 11258 del 15/06/2004 (Rv. 573637 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Membri laici di commissione edilizia comunale - Equiparabilità al dipendente comunale - Esclusione - Conseguenze - Art. 16 d.P.R. n. 191 del 1979, prevedente, a determinate condizioni, il diritto al rimborso delle spese processuali in giudizi di responsabilità conseguenti alle funzioni svolte - Applicabilità analogica ai membri delle commissioni edilizie - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573637-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

I decreti presidenziali n. 191 del 1979, n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 - nel prevedere, rispettivamente agli artt. 16, 22 e 67, in presenza di determinate condizioni, l'assunzione, a carico dell'ente territoriale, dell'onere delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile o penale promossi nei confronti dei dipendenti - si limitano ad approvare il trattamento economico e normativo del personale degli enti locali, concordato, con appositi accordi collettivi, tra il Governo e le rappresentanze sindacali, sicché, non essendo stati emanati nell'esercizio di funzioni legislative delegate, sono privi di forza di legge ed hanno natura soltanto regolamentare. Ne consegue che le disposizioni in essi contenute conservano la loro originaria natura contrattuale, e non consentono, per l'effetto, il ricorso all'analogia (procedimento di integrazione ermeneutica consentito, a norma dell'art. 12 delle preleggi, con esclusivo riferimento alle leggi e agli atti aventi forza di legge), cosicché, dei citati artt. 16, 22 e 67, non può avvalersi il membro laico di una commissione edilizia comunale che abbia sostenuto spese processuali (nella specie, di natura penale) in relazione ad un giudizio instaurato a causa della funzione svolta (e poi conclusosi con l'archiviazione), attesa la non equiparabilità al dipendente comunale. Nè siffatta mancata estensione può dar luogo ad un dubbio di legittimità costituzionale, atteso che l'inidoneità della fonte non consente di rimettere la questione alla Corte costituzionale, la quale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, DPR 01/06/1979 num. 191 art. 16, Costituzione art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)