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Sez. 1, Sentenza n. 5914 del 23/04/2002 (Rv. 553957 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Membri laici delle commissioni edilizie - Equiparabilità ai dipendenti od agli amministratori comunali - Esclusione - Conseguenze - Art. 16 d.P.R. 191/79 - Applicabilità analogica ai membri delle commissioni edilizie - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553957-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

IL decreto presidenziale n. 191 del 1979 (al pari dei successivi decreti nn. 347 del 1983 e 268 del 1987) - nel prevedere, all'art. 16, in presenza di determinate condizioni, l'assunzione, a carico dell'ente territoriale, dell'onere delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile o penale promossi nei confronti dei dipendenti - si limita ad approvare il trattamento economico e normativo del personale degli enti locali, concordato, con appositi accordi collettivi, tra il Governo e le rappresentanze sindacali, sicché, non essendo stato emanato nell'esercizio di funzioni legislative delegate, è privo di forza di legge ed ha natura soltanto regolamentare. Ne consegue che le disposizioni in esso contenute conservano la loro originaria natura contrattuale, e non consentono, per l'effetto, il ricorso all'analogia (procedimento di integrazione ermeneutica consentito, ex art. 12 delle preleggi, con esclusivo riferimento agli atti aventi forza o valore di legge), così che, del citato art. 16, non possono avvalersi i membri laici di una commissione edilizia comunale che abbiano sostenuto spese processuali (nella specie, di natura penale) in relazione ad un giudizio instaurato a causa della funzione svolta, attesa la loro non equiparabilità né ai dipendenti comunali (per i quali l'accordo collettivo risulta formalizzato nel citato d.P.R.), né agli amministratori (categoria cui la giurisprudenza amministrativa estende gli effetti del citato d.P.R.). (Cfr. Corte cost. n. 95 del 1986).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1979 num. 191 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)