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Sez. 1, Sentenza n. 18589 del 07/07/2008 (Rv. 604250 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987 - Diritto al rimborso delle spese processuali in giudizi di responsabilità conseguenti alle funzioni svolte - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604250-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, il quale prevede, in presenza di determinate condizioni, l'assunzione, a carico dell'ente territoriale, dell'onere delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile o penale promossi nei confronti dei dipendenti. Tale decreto presidenziale, infatti, al pari dei precedenti decreti n. 191 del 1979 e n. 347 del 1983, si limita ad approvare il trattamento economico e normativo del personale degli enti locali, concordato, con appositi accordi collettivi, tra il Governo e le rappresentanze sindacali, sicché, non essendo stato emanato nell'esercizio di funzioni legislative delegate, è privo di forza di legge ed ha natura soltanto regolamentare. Ne consegue che le disposizioni in esso contenute conservano la loro originaria natura contrattuale, restando così preclusa la possibilità di rimettere la relativa questione alla Corte costituzionale, la quale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Riferimenti normativi: DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67, Costituzione art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)