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Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007 (Rv. 596387 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Factoring - Convenzione atipica, attuata mediante la cessione dei crediti di un imprenditore ad un altro - Effetto traslativo immediato o differito - Condizioni - Conoscenza e volontà del debitore ceduto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596387-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

Il contratto di "factoring", anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore ("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 21/02/1991 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)