Sez. 1, Sentenza n. 4978 del 22/05/1999 (Rv. 526526 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per l'iscrizione annuale ex D.L. n. 853 del 1984 e successive modifiche - Riconducibilità alla norma dell'art. 12 della direttiva CEE n. 335 del 1969 - Esclusione - Riconducibilità al divieto dell'art. 10 della stessa direttiva - Sussistenza - Diretta applicabilità dell'art. 10 nell'ordinamento nazionale - Conseguenze - Inapplicabilità della legge nazionale e carattere indebito del pagamento della tassa.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La somma pretesa per il rinnovo dell'iscrizione annuale nel registro delle imprese, in forza dell'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985 n. 17, è priva di qualunque nesso con il costo di tale operazione e non può essere in alcun modo ricompresa tra i "diritti a carattere remunerativo" contemplati dall'art. 12 della direttiva CEE n. 335 del 1969, ricadendo, viceversa, sotto il divieto dell'art. 10 della stessa direttiva, il quale, essendo direttamente applicabile nel nostro ordinamento, rende inapplicabile la suddetta disposizione nazionale ed indebito il pagamento della somma stessa.
Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, Direttive Commissione CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12, Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)