diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3458 del 12/04/1996 (Rv. 496970 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa di concessione governativa per gli anni solari successivi - Illegittimità - Fondamento - Artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. 17 luglio 1969 n. 335 - Rimborso - Termine di decadenza.
Stato
decisa il 1996-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496970-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è illegittima, ponendosi in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia C.E.E. con sentenza 20 aprile 1993 (nelle cause riunite C.71/91 e C.178/91). La richiesta di rimborso di tale tassa è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, essendo tale norma formulata in modo tale da ricomprendere tutte le tasse erroneamente pagate, quale che sia la causa dell'indebito pagamento.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)