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Sez. 1, Sentenza n. 8522 del 27/08/1998 (Rv. 518416 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per il rinnovo dell'iscrizione annuale - Illegittimità - Rimborso - Richiesta - Termine triennale ex art. 13, secondo comma, d.P.R. n. 641/72 - Applicabilità - Incompatibilità di tale disposizione con il diritto comunitario - Esclusione - Contrasto della stessa con gli artt. 3, 24, 113 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518416-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è illegittima, ponendosi in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali. La richiesta di rimborso di detta tassa è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, senza che tale norma possa ritenersi incompatibile con i principi del diritto comunitario o in contrasto con gli artt. 3, 24, 113 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)