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Sez. 3, Sentenza n. 3482 del 24/10/1968 (Rv. 336624 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - TERMINE - INSUSSISTENZA - MANCATA DICHIARAZIONE - EFFETTI - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO D'APPELLO NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA PARTE DEFUNTA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336624-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - TERMINE - INSUSSISTENZA - MANCATA DICHIARAZIONE - EFFETTI - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO D'APPELLO NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DELLA PARTE DEFUNTA - LEGITTIMITA.*

Il procuratore legale non e vincolato ad alcun termine per rendere la dichiarazione della morte o della perdita di capacita della parte, che siano avvenute dopo la Costituzione in giudizio, sicche, fino a quando tale evento non sia dichiarato o notificato, il rapporto processuale resta immutato, consentendo eccezionalmente la legge che il procuratore possa continuare a svolgere il suo mandato anche se la parte che glielo aveva conferito sia nel frattempo deceduta o divenuta incapace. In tal caso, notificata dallo stesso procuratore la sentenza pronunciata nei confronti della parte defunta nel corso del giudizio, viene ritualmente instaurato il giudizio di impugnazione, con la notificazione dell'atto di appello alla parte defunta presso il procuratore costituito, non avendo avuto l'appellante legale conoscenza della morte della controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)